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LE AGEVOLAZIONI FISCALI PER IL RISPARMIO ENERGETICO
Pubblicato da Agenzia Ellero in Normative • 21/03/2009 12.59.49
L’AGEVOLAZIONE PER LA RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA

IN COSA CONSISTE
L’agevolazione consiste nel riconoscimento di detrazioni d’imposta
nella misura del 55 per cento delle spese sostenute, da ripartire in
rate annuali di pari importo, entro un limite massimo di detrazione,
diverso in relazione a ciascuno degli interventi previsti.
Si tratta di riduzioni dall’Irpef (Imposta sul reddito delle persone fisiche) e dall’Ires (Imposta sul reddito delle società) concesse per interventi che aumentino il livello di efficienza energetica
degli edifici esistenti e che riguardano, in particolare, le spese sostenute per:
 la riduzione del fabbisogno energetico (per il riscaldamento, il raffreddamento, la ventilazione,l’illuminazione);
 il miglioramento termico dell’edificio (finestre, comprensive di infissi, coibentazioni,
pavimenti);
 l’installazione di pannelli solari;
 la sostituzione degli impianti di climatizzazione invernale.
I limiti d’importo sui quali calcolare la detrazione variano in funzione del tipo di intervento:
- riqualificazione energetica di edifici esistenti 100.000 euro (55% di 181.818,18 euro)
- involucro edifici (pareti, finestre, compresi gli infissi, su edifici esistenti) 60.000 euro (55% di 109.090,90 euro)
- installazione di pannelli solari 60.000 euro (55% di 109.090,90 euro)
- sostituzione degli impianti di climatizzazione invernale 30.000 euro (55% di 54.545,45 euro)
Per gli interventi realizzati a partire dal 2008, quando essi consistono nella prosecuzione
di interventi appartenenti alla stessa categoria effettuati in precedenza sullo stesso immobile, ai fini del computo del limite massimo della detrazione occorre tener conto anche delle detrazioni fruite negli anni precedenti.
In ogni caso, come tutte le detrazioni d’imposta, l’agevolazione è ammessa entro il limite
che trova capienza nell’imposta annua derivante dalla dichiarazione dei redditi. In sostanza, la somma eventualmente eccedente non può essere chiesta a rimborso.
Condizione indispensabile per fruire della detrazione è che gli interventi siano eseguiti su unità immobiliari e su edifici (o su parti di edifici) residenziali esistenti, di qualunque categoria catastale, anche se rurali, compresi quelli strumentali (per l’attività d’impresa o professionale). La prova dell’esistenza dell’edificio può essere fornita o dall’iscrizione dello stesso in catasto, oppure dalla richiesta di accatastamento, nonché dal pagamento dell’ICI, ove dovuta.
Non sono agevolabili, quindi, le spese effettuate in corso di costruzione dell’immobile. L’esclusione degli edifici di nuova costruzione, peraltro, risulta coerente con la normativa di settore adottata a livello comunitario in base alla quale tutti i nuovi edifici sono assoggettati a prescrizioni minime della prestazione energetica in funzione delle locali condizioni climatiche e della tipologia.
In relazione ad alcune tipologie di interventi, inoltre, è necessario che gli edifici presentino specifiche caratteristiche quali, ad esempio:
1. essere già dotati di impianto di riscaldamento, presente anche negli ambienti oggetto dell’intervento, per quanto concerne tutti gli interventi agevolabili, ad eccezione della
installazione dei pannelli solari;
2. nelle ristrutturazioni per le quali è previsto il frazionamento dell’unità immobiliare,
con conseguente aumento del numero delle stesse, il beneficio è compatibile unicamente
con la realizzazione di un impianto termico centralizzato a servizio delle suddette
unità;
3. nel caso di ristrutturazioni con demolizione e ricostruzione si può accedere all’incentivo
solo nel caso di fedele ricostruzione, ravvisando nelle altre fattispecie il concetto di
nuova costruzione. Restano quindi esclusi gli interventi relativi ai lavori di ampliamento.

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